Efficientamento Energetico

Comunità Energetiche: lo slancio verso il green che mancava?

Iniziamo dalla definizione che l’ENEA dà delle comunità energetiche: “L’autoconsumo di energia è una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali.”

La prima cosa che notiamo in questa definizione è che le comunità energetiche sono un soggetto giuridico, ossia un’azienda e vera e propria, per la quale valgono tutte le regole per le società di persone ad esempio: riunione tra i soci ogni sei mesi, bilancio aziendale, ecc.

Prima di andare a fondo nella questione della società di persone, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quali sono i nuovi meccanismi d’incentivazione per le Comunità Energetiche e più in generale quello che viene chiamato autoconsumo diffuso. Infatti, il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD) da parte di ARERA tramite Delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, introduce il termine “configurazioni per l’autoconsumo diffuso” che raggruppa sette configurazioni in totale, che possono essere riassunte con:

  1. gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  2. comunità energetiche (CER e CEC);
  3. autoconsumatori individuali;

la Comunità Energetica, Rinnovabile (CER) o di Cittadini (CEC), è quindi solo una delle possibili configurazioni, così come lo è il gruppo di autoconsumo rinnovabile collettivo (rappresentato ad esempio dal condominio) come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21.

Differenze tra CER e AUC (gruppo di AUtoconsumo Collettivo)?

Per farla semplice, la prima differenza sta nell’estensione territoriale. Con AUC indichiamo un insieme di almeno due consumatori di energia rinnovabile che operano in modo collaborativo e che si trovano nello stesso edificio o condominio. Mentre con Comunità Energetica indichiamo un gruppo persone accomunate dall’appartenenza alla stessa cabina elettrica primaria (ossia alla cabina di alta tensione, in Italia ne esistono circa 2.000, ad esempio: il comune e le case circostanti). Altra sostanziale differenza tra AUC e CER è che quest’ultima è un’entità giuridica, mentre per la prima non è richiesta la costituzione di alcuna società.

Chi è l’autoconsumatore?

Secondo il DL 199/2021, l’autoconsumatore è quel soggetto che, pur non detenendo l’impianto (dato che il detentore può anche essere di un soggetto terzo), consuma l’energia che questo produce tramite una linea dedicata che collega l’impianto al consumatore di lunghezza massima pari a 10 km. Com’è possibile che il condominio si possa considerare un gruppo di autoconsumo, dato che non c’è possibilità di collegare le singole utenze condominiali all’impianto comune? L’articolo 30 del DL 199/2021 al comma 2 specifica che:

  • gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
  • che l’impianto può essere un impianto comune (ad esempio il fotovoltaico sul tetto condominiale);
  • che può essere utilizzata la rete di distribuzione (quella del distributore locale) per la condivisione dell’energia;
  • che l’energia è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e quella eccedente può essere accumulata e venduta.

Quali sono le caratteristiche di CER e AUC?

Da quanto detto finora, possiamo capire che in un AUC:

  • l’impianto fotovoltaico realizzato servirà principalmente ad alimentare le utenze alla quale è collegato direttamente (luce scale, luci giardino, ascensore, ecc) immettendo in rete l’eccedenza (eventualmente dopo aver ricaricato delle batterie d’accumulo, se presenti);
  • la condivisione dell’energia è di tipo virtuale poiché produttore (il condominio) e consumatori (condomini) non sono connessi tra loro direttamente tramite una rete privata, ma lo sono tramite la rete pubblica;
  • la spesa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico potrà essere a carico del condominio o di una ESCo;
  • valgono gli incentivi fiscali per la realizzazione dell’impianto, come il Bonus Casa, ma non è possibile accedere allo Scambio sul Posto, incentivo che sta comunque per scomparire.

La Comunità Energetica non ha vincoli di estensione territoriale, se non quello di avere tutti i partecipanti collegati alla stessa cabina primaria e nella stessa zona di mercato. Un esempio di Comunità Energetica Rinnovabile è il comune che installa gli impianti fotovoltaici sui tetti di propria disponibilità trovando nei cittadini e nelle imprese locali i soci (secondo i vincoli espressi precedentemente).

Diversamente, dall’AUC la Comunità Energetica è:

  • prima di tutto un soggetto giuridico (cooperativa, consorzio, fondazione, ecc);
  • è a partecipazione volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento;
  • è composta da soci, che possono essere: persone fisiche; soggetti giuridici, pubbliche amministrazioni; enti religiosi; ecc.

Quali sono i vantaggi legati a CER e AUC

I vantaggi della creazione della CER, così come dell’AUC, sono quindi:

  • ovviamente chi installa un impianto fotovoltaico connesso al proprio POD ha il beneficio maggiore, ossia quello di giovare dell’autoconsumo diretto della produzione dell’impianto;
  • la quota parte dell’energia non autoconsumata e immessa in rete viene valorizzata secondo il Ritiro Dedicato (RID) che ad oggi è alle stelle;
  • accesso ai benefici economici previsti dal GSE per:
    • rimborso degli oneri di trasmissione e di distribuzione;
    • rimborso per le perdite di rete evitate (solo per AUC);
    • tariffa premio.

Quali sono gli incentivi legati a CE e AUC?

Gli importi di tali rimborsi e premi non sono ancora stati aggiornati, ma possiamo prendere ad esempio i valori del 2022 riportati nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del GSE, validi per 20 anni dalla stipula:

  • corrispettivo unitario pari a 7,78 €/MWh, per rimborso oneri di trasmissione e distribuzione;
  • rimborso per le perdite di rete evitate pari a 3,2 €/MWh (solo AUC);
  • tariffa premio pari a 100 €/MWh per gli AUC e 110 €/MWh per le Comunità Energetiche.

La tariffa premio si applica all’energia elettrica condivisa che è il minimo tra:

  • l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto (quindi già al netto dell’autoconsumo);
  • l’energia prelevata dai partecipanti più, eventualmente, quella dei non partecipanti al gruppo.

Per chiarire il concetto vediamo un esempio teorico di un condominio che installa un impianto fotovoltaico sul tetto, lo utilizza per alimentare le utenze condominiali e la restante parte la immette in rete.

 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Produzione Impianto5016328989771078114012711193998764448459
Consumo condominio300400300500600500600300250300300300
Autoconsumo180230320350390410460430360280160170
Immissioni in rete321402578627688730811763638484288289
Prelievi dei partecipanti15001800200016002000250018006001500190012001300
Energia condivisa321402578627688730811600638484288289

Come si vede nell’esempio sopra l’energia condivisa è il minimo tra la riga “immissioni in rete” e la riga “prelievi dei partecipanti”. Si vede come ad agosto, i prelievi dei partecipanti sono bassi e quindi il valore dell’energia condivisa è proprio questo dato. A questa energia vengono applicate sia la tariffa per il Ritiro Dedicato che la Tariffa Premio.

In sintesi, ha senso realizzare una comunità energetica? Sicuramente gli incentivi non sono ancora abbastanza allettanti per soprassedere sul fare una società col proprio vicino di casa. Quindi ad oggi direi di no. Diversamente per un AUC, che non essendo un’entità giuridica richiede solo degli accordi tra privati per funzionare, quindi lo sbattimento è zero e l’incentivo è pressocché identico a quello delle Comunità Energetiche.